Un cittadino agiva in giudizio per ottenere la dichiarazione di usucapione di un terreno agricolo contro tre comproprietari. Dopo il rigetto della domanda in primo grado, l'attore proponeva appello, ma la notifica verso uno dei comproprietari non andava a buon fine poiché il destinatario si era trasferito. La Corte d'Appello dichiarava il gravame inammissibile, ritenendo che l'appellante fosse stato inerte nel non ricercare il nuovo indirizzo. La Corte di Cassazione ha però ribaltato tale decisione, stabilendo che in presenza di cause inscindibili, se la notifica è stata tentata correttamente ma è risultata inefficace, il giudice ha l'obbligo di ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., non potendo chiudere il processo per inammissibilità.
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