Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile per tardività l'opposizione proposta dal Pubblico Ministero contro il decreto di liquidazione del compenso emesso a favore di un avvocato per la difesa di un cittadino straniero. Il Pubblico Ministero ricorreva in Cassazione, sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione formale del provvedimento. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l'inammissibilità. I giudici hanno chiarito che all'opposizione a decreto di liquidazione si applica comunque il termine lungo di impugnazione previsto dall'articolo 327 c.p.c., pari a sei mesi dal deposito del provvedimento, a prescindere dall'effettiva comunicazione dello stesso. Nel caso specifico, l'opposizione era stata presentata quasi due anni dopo il deposito del decreto, risultando quindi ampiamente fuori tempo massimo. Di conseguenza, il provvedimento di liquidazione a favore del difensore è rimasto definitivo.
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