Una società industriale ha chiesto il rimborso addizionale provinciale accise versate per l'energia elettrica consumata nel biennio 2010-2011. L'Agenzia delle Dogane ha opposto un diniego, sostenendo la validità del tributo locale. La Commissione Tributaria Regionale ha riconosciuto il diritto al rimborso, rilevando il contrasto tra l'imposta italiana e il diritto unionale. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione a favore dell'impresa. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'addizionale provinciale perseguiva mere esigenze di bilancio degli enti locali anziché finalità specifiche di tutela ambientale o sociale. Di conseguenza, i giudici hanno disapplicato la normativa statale contraria alla direttiva comunitaria, sancendo la non debenza del tributo e rigettando il ricorso dell'ente statale con integrale compensazione delle spese processuali.
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