Due Amministrazioni Statali hanno agito con azione revocatoria contro la vendita di immobili da parte di un soggetto condannato dalla Corte dei Conti per un ingente danno erariale. I giudici di primo e secondo grado hanno respinto la domanda per difetto di legittimazione attiva. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, sottolineando che le Amministrazioni appellanti non avevano prodotto in giudizio la sentenza di condanna della Corte dei Conti, documento essenziale per provare la loro titolarità del credito. La Corte ha ribadito che è onere della parte appellante assicurare la disponibilità dei documenti a supporto della propria pretesa, e la sua mancanza impedisce al giudice di valutare nel merito la questione.
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