Un consigliere comunale era stato accusato di scambio elettorale politico-mafioso per aver promesso favori a un'associazione criminale in cambio di voti. La Corte di Cassazione ha annullato la misura cautelare, chiarendo che, ai sensi dell'art. 416-ter del codice penale, l'"utilità" promessa include qualsiasi vantaggio, anche non economico, che abbia valore per il clan, superando il precedente orientamento che richiedeva un beneficio immediatamente monetizzabile. Il caso è stato rinviato al tribunale di merito per una nuova valutazione, a causa di motivazioni contraddittorie nella precedente ordinanza.
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