Un detenuto, sottoposto al regime speciale del 41-bis, ha contestato il controllo corrispondenza detenuti e il trattenimento della sua posta. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il suo reclamo. Il detenuto ha presentato ricorso in Cassazione, ma la Corte lo ha dichiarato inammissibile. La decisione ha ribadito che il controllo della corrispondenza è legittimo non solo per il contenuto esplicito, ma anche per l'inaffidabilità del mittente o destinatario, specialmente in presenza di messaggi criptici. Il detenuto è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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