Un imprenditore siciliano ha impugnato una cartella di pagamento da oltre 100.000 euro per IRPEF, IRAP e IVA del 2005. L'uomo aveva pagato solo il 50% delle tasse sfruttando le agevolazioni per le aree colpite dal sisma del 2002. L'Agenzia delle Entrate ha preteso l'intero importo, ritenendo i benefici un aiuto di Stato illegale secondo l'Unione Europea. La Corte di Cassazione ha stabilito che il recupero aiuti di Stato è illegittimo per le imposte dirette (IRPEF e IRAP) se l'imprenditore aveva la sede operativa nella zona colpita, poiché dopo dieci anni non si può pretendere la conservazione dei documenti contabili. Al contrario, il recupero dell'IVA è sempre legittimo, poiché lo sconto su questa imposta viola il principio europeo di neutralità fiscale. La causa è stata rinviata al giudice di secondo grado per le verifiche sulla sede.
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