La Corte di Cassazione ha stabilito che una sentenza nazionale passata in giudicato, che riconosce un beneficio fiscale a un contribuente, può essere disapplicata nel giudizio di ottemperanza se contrasta con le norme dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato. Il caso riguardava un socio di una S.n.c. che aveva ottenuto il diritto al rimborso di tributi a seguito di calamità naturali. La Corte ha chiarito che il giudice dell'ottemperanza ha il dovere di verificare la compatibilità del beneficio con il diritto UE, in particolare con il regolamento "de minimis", anche se ciò non era stato oggetto del precedente giudizio. La sentenza è stata cassata con rinvio per effettuare tale verifica, affermando il primato del diritto unionale sul giudicato nazionale in materia di aiuti di Stato.
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