Una cooperativa edile ha assunto lavoratori con contratto a tempo parziale superando il limite del 3% stabilito dal contratto collettivo nazionale. L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi calcolati sull'orario a tempo pieno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando che il superamento delle clausole di contingentamento comporta l'applicazione del minimale contributivo. Nel settore dell'edilizia, i contributi per i contratti part-time stipulati in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali devono essere calcolati sulla retribuzione virtuale del tempo pieno, a prescindere dalle ore effettivamente lavorate. Questa regola tutela i lavoratori e garantisce la stabilità del sistema previdenziale, impedendo l'uso distorto del lavoro a tempo parziale. L'azienda è stata condannata a pagare le differenze contributive e le spese di giudizio.
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