Un'associazione di promozione sociale ha impugnato la decisione che la obbligava al pagamento del contributo unificato per una causa amministrativa, sostenendo di averne diritto all'esenzione in qualità di ONLUS. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il 'contributo unificato onlus' non è soggetto a esenzione. La Corte ha ribadito il principio di stretta interpretazione delle norme fiscali, affermando che le agevolazioni non possono essere estese per analogia. Anche le questioni di legittimità costituzionale sono state respinte, poiché l'accesso alla giustizia è garantito da altri istituti, come il gratuito patrocinio, e non da un'esenzione generalizzata.
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