La Corte di Cassazione ha stabilito l'illegittimità del contributo di solidarietà sulle pensioni imposto autonomamente da una Cassa di Previdenza privatizzata. Un professionista in pensione si era opposto alla trattenuta, considerandola un prelievo non previsto dalla legge. I giudici hanno confermato che le Casse, pur avendo autonomia gestionale, non hanno il potere di introdurre prestazioni patrimoniali obbligatorie. Tale potere spetta esclusivamente allo Stato, in base al principio della riserva di legge (Art. 23 Cost.). Di conseguenza, la Cassa è stata condannata a restituire al pensionato tutte le somme indebitamente trattenute, comprensive di interessi. La sentenza ribadisce un limite invalicabile all'autonomia degli enti previdenziali.
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