L'Agenzia delle Entrate ha contestato il trattamento fiscale dei contributi ricevuti da una società di trasporto pubblico locale dalla Provincia Autonoma di Bolzano. L'ufficio riteneva tali somme imponibili sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per le imposte dirette, i contributi sono esenti in base al regime di neutralità fiscale, valido anche per le province autonome. Per quanto riguarda l'IVA, invece, la Corte ha accolto il ricorso erariale: il giudice d'appello deve verificare se il contributo pubblico sia direttamente connesso al prezzo del servizio, consentendo agli utenti di pagare una tariffa ridotta. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame su questo specifico punto.
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