Un Ente di Bonifica ha notificato una cartella di pagamento a un Contribuente per contributi consortili relativi all'anno 2001. Il Contribuente ha impugnato l'atto sostenendo la prescrizione dei crediti, sul presupposto che i tributi fossero diversi da quelli indicati in una precedente cartella già annullata. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato prescritti i contributi, affermando che l'annullamento della prima cartella privasse di effetto interruttivo l'azione dell'Ente, ipotizzando però che i tributi fossero gli stessi. L'Ente ha proposto ricorso in Cassazione denunciando il vizio di ultrapetizione, poiché i giudici d'appello hanno deciso su un fatto mai dedotto dal Contribuente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che il giudice non può pronunciare oltre i limiti fissati dalle parti, annullando la sentenza con rinvio.
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