Un'impresa costruttrice stipula un contratto preliminare per acquistare un'area edificabile dai proprietari terrieri, pattuendo una caparra confirmatoria di centomila euro. Successivamente, l'impresa promette di vendere una villa da costruire a un acquirente finale, ricevendo cinquantamila euro di caparra. A causa del mancato avvio dei lavori dovuto a problemi di accesso all'area, l'acquirente finale recede dal contratto. L'impresa agisce quindi contro i proprietari originari chiedendo il doppio della caparra versata. I proprietari eccepiscono di non aver mai ricevuto materialmente la somma. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei proprietari, stabilendo che la semplice firma del preliminare non prova l'avvenuto pagamento della caparra confirmatoria. È sempre necessaria la prova della consegna materiale del denaro, poiché la caparra ha natura reale e non può presumersi dalla sola scrittura privata.
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