Alcuni medici convenzionati hanno richiesto il compenso per reperibilità per il servizio prestato a favore di un'Azienda Sanitaria. L'ente pubblico si è opposto, sostenendo che l'assenza di un accordo collettivo regionale impedisse la determinazione delle tariffe. La Cassazione ha rigettato la tesi dell'ente, confermando che, se la prestazione è stata effettivamente resa, il giudice deve determinare il compenso applicando le regole sul lavoro autonomo (Art. 2233 c.c.). Inoltre, la Corte ha accolto il ricorso dei medici sulla prescrizione dei crediti, stabilendo che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare le singole lettere di sollecito inviate dai professionisti per interrompere i termini. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'Appello per ricalcolare i crediti non prescritti.
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