Un'azienda fornitrice ha consegnato materiali medici a un professionista senza concordare per iscritto il prezzo delle singole merci. Il cliente si è rifiutato di pagare l'intero importo fatturato, ritenendolo eccessivo. I giudici di merito avevano inizialmente respinto la richiesta di pagamento dell'azienda per mancanza di prove sulla congruità del prezzo. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che, in un contratto di fornitura, la mancanza di un accordo espresso sul prezzo non rende nullo il contratto. Se la consegna della merce è avvenuta, il giudice non può semplicemente negare il pagamento, ma deve determinare il prezzo corretto applicando i criteri sussidiari previsti dalla legge, come il prezzo normalmente praticato dal venditore o i listini di mercato. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio.
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