Un proprietario di immobile, dotato di fossa Imhoff privata e non collegato alla rete fognaria pubblica fino al 2014, ha contestato il pagamento della tariffa depurazione acque, sostenendo che il servizio non fosse stato erogato e che il contratto richiedesse forma scritta. Il Tribunale ha respinto la sua domanda, ritenendo valido il contratto di somministrazione di servizi idrici anche senza forma scritta, in quanto la società gestore aveva predisposto il servizio. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. Ha stabilito che il contratto per il servizio idrico integrato, inclusa la depurazione, non necessita di forma scritta, essendo la società gestore un ente privato. L'esistenza del contratto si desume dai fatti concludenti, ovvero l'effettiva fruizione del servizio. Il proprietario non ha dimostrato l'effettivo smaltimento autonomo delle acque reflue.
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