La Corte di Cassazione ha chiarito un punto cruciale sul termine dilatorio di 60 giorni che l'Agenzia delle Entrate deve rispettare prima di emettere un atto impositivo a seguito di un'ispezione. Con l'ordinanza in esame, ha stabilito che tale periodo decorre dal rilascio del verbale di accesso, anche se di tipo 'istantaneo' e finalizzato solo all'acquisizione di documenti. Non è necessaria la redazione di un ulteriore e specifico verbale di chiusura della verifica. Nel caso specifico, essendo trascorsi quasi sei mesi tra l'accesso e l'emissione degli atti di recupero IVA, la Corte ha ritenuto rispettata la garanzia del contraddittorio, cassando la sentenza di merito che aveva annullato gli atti.
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