Termine dilatorio: la Cassazione fa chiarezza sulla decorrenza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione interviene su una questione fondamentale per i rapporti tra Fisco e contribuente: la decorrenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del Contribuente. Questa garanzia procedurale è posta a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio. La Suprema Corte ha stabilito che, in caso di ispezione presso i locali dell’impresa, il termine inizia a decorrere dal rilascio del verbale di accesso, senza che sia necessario un successivo verbale di chiusura della verifica.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da due atti di recupero con cui l’Agenzia delle Entrate richiedeva a una società il versamento dell’IVA relativa agli anni 2020 e 2021. L’Amministrazione contestava alla società una responsabilità solidale per il mancato versamento dell’imposta su acquisti di carburante effettuati da un terzo soggetto, acquisti che erano avvenuti senza il pagamento immediato dell’IVA grazie a una polizza fideiussoria rivelatasi contraffatta.
La società contribuente aveva impugnato gli atti, e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado le aveva dato ragione, annullando i provvedimenti. Il giudice di merito aveva infatti ritenuto violato l’articolo 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente. Poiché gli atti erano scaturiti da un accesso effettuato presso i locali della società, l’Ufficio avrebbe dovuto attendere sessanta giorni dalla chiusura della verifica prima di emetterli, per consentire al contribuente di presentare le proprie osservazioni. Secondo la Corte territoriale, in assenza di un verbale di chiusura della verifica, questo termine dilatorio non era stato rispettato.
La Decisione della Corte e il corretto calcolo del termine dilatorio
L’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione, e la Suprema Corte ha ribaltato la decisione di secondo grado, accogliendo il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 12.
I Giudici di legittimità hanno chiarito che la garanzia del termine dilatorio di sessanta giorni si applica a tutte le verifiche fiscali che avvengono nei locali destinati all’esercizio dell’attività, inclusi i cosiddetti “accessi istantanei” finalizzati alla sola acquisizione di documenti.
Il punto centrale della decisione, però, riguarda il momento da cui far partire il conteggio dei sessanta giorni. La Corte ha affermato che è sufficiente il rilascio di un verbale, comunque denominato, che attesti l’avvenuto accesso e le operazioni compiute, come il prelievo di documentazione. Non è richiesta la redazione di un distinto e successivo “processo verbale di constatazione di chiusura della verifica”.
Nel caso specifico, l’accesso era avvenuto in data 22 dicembre 2020. Gli atti di recupero erano stati emessi il 21 giugno 2021, ovvero quasi sei mesi dopo. Di conseguenza, il termine dilatorio era stato ampiamente rispettato.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione su un’interpretazione consolidata della giurisprudenza, volta a bilanciare la garanzia del contraddittorio con l’efficacia dell’azione amministrativa. Secondo la Corte, l’articolo 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente “deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni […] determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ‘ante tempus'”.
Tuttavia, la norma non prescrive forme sacramentali per l’avvio di tale termine. L’essenziale è che il contribuente sia messo a conoscenza della conclusione delle operazioni di accesso, e a tal fine il rilascio di una copia del verbale di accesso è atto sufficiente a far decorrere il periodo di attesa. Imporre la redazione di un ulteriore verbale di chiusura, specialmente in caso di accessi brevi e mirati, costituirebbe un appesantimento burocratico non richiesto dalla legge.
La Corte ha quindi concluso che il giudice di secondo grado ha errato nel ritenere necessaria la notifica di un verbale di chiusura delle operazioni di verifica. Poiché l’accesso era avvenuto il 22/12/2020 e gli atti erano stati emessi il 21/06/2021, il termine era stato palesemente rispettato, rendendo legittima, sotto questo profilo, l’azione dell’Ufficio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante principio di diritto per la gestione delle verifiche fiscali. Viene confermato che il termine dilatorio di 60 giorni è una garanzia fondamentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto. Tuttavia, viene chiarito che il suo dies a quo (il giorno da cui inizia a decorrere) coincide con il rilascio del verbale che documenta l’accesso ispettivo, anche se non qualificato come “verbale di chiusura”.
Per i contribuenti, ciò significa che il tempo per presentare osservazioni inizia a scorrere subito dopo la conclusione dell’accesso documentato dal relativo verbale. Per l’Amministrazione Finanziaria, si tratta di una semplificazione che non pregiudica i diritti del contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria per un nuovo esame che, questa volta, dovrà entrare nel merito della pretesa fiscale.
Da quale momento decorre il termine dilatorio di 60 giorni dopo un’ispezione fiscale nei locali dell’impresa?
Secondo la Corte di Cassazione, il termine decorre dal rilascio al contribuente della copia del verbale di accesso, anche se si tratta di un accesso ‘istantaneo’ finalizzato alla sola acquisizione di documenti.
È necessario un verbale di chiusura della verifica per far partire il termine dilatorio?
No. La Corte ha specificato che non è necessaria la redazione o la notifica di uno specifico e ulteriore verbale di chiusura delle operazioni di verifica. Il verbale che attesta l’avvenuto accesso è sufficiente per avviare il conteggio dei sessanta giorni.
La garanzia del termine dilatorio si applica a tutti i tipi di accesso?
Sì, la garanzia si applica in caso di accessi, ispezioni o verifiche nei locali destinati all’esercizio dell’attività imprenditoriale, indipendentemente dalla loro durata o dal fatto che siano finalizzati solo all’acquisizione di documenti.