L'Amministrazione Finanziaria ha emesso avvisi di accertamento contro una società per il recupero di IVA, IRES e IRAP, contestando l'uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da una ditta fornitrice. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la legittimità degli accertamenti, ritenendo provata l'inesistenza delle prestazioni grazie a indizi precisi, come la descrizione generica delle fatture e l'assenza di mezzi idonei del fornitore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che, una volta forniti indizi di fittizietà dal fisco, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esecuzione dei lavori. L'esibizione delle sole fatture o dei pagamenti formali non è sufficiente a superare la contestazione. Di conseguenza, la società perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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