Una società importatrice, agendo sulla base di certificati di origine filippina poi rivelatisi falsi, si è vista notificare avvisi di rettifica per il recupero di dazi antidumping. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34917/2025, ha cassato la decisione di merito, stabilendo che per escludere la buona fede importatore non è sufficiente la mera falsità del certificato. Il giudice deve invece condurre un'analisi approfondita su tre condizioni cumulative: l'esistenza di un errore attivo dell'autorità doganale estera, la non rilevabilità dell'errore da parte di un operatore diligente e il rispetto di tutte le prescrizioni doganali.
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