La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la sentenza di appello che ne determinava la pena complessiva. Il ricorrente contestava la quantificazione e la motivazione degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione fra reati. I giudici supremi hanno ribadito che la determinazione della pena e degli incrementi sanzionatori rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Quando la motivazione della sentenza precedente risulta analitica, congrua e distingue chiaramente i singoli aumenti per ciascun illecito, la Cassazione non può riesaminare il merito della decisione. Di conseguenza, il Collegio ha confermato la condanna, respinto l'impugnazione e condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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