Un dirigente medico ha inviato una comunicazione via fax ai vertici aziendali, accusando pesantemente un collega. Nella missiva sosteneva che quest'ultimo avesse costretto un altro dottore, con metodi violenti e illeciti, a modificare l'esito della sua visita di idoneità professionale. Il professionista offeso ha sporto querela per diffamazione. La difesa dell'imputato ha invocato la scriminante dell'esercizio del diritto di critica e ha eccepito l'incompetenza del Giudice di Pace, ritenendo il fax un mezzo di pubblicità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito il rapporto tra diritto di critica e diffamazione, ribadendo che la libertà di espressione presuppone la verità oggettiva dei fatti addebitati. L'imputato ha subito la condanna definitiva per diffamazione e il risarcimento del danno.
Continua »