L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso IVA enti non commerciali a un comitato organizzatore, ritenendo che le sue attività fossero puramente istituzionali. Il comitato aveva invece gestito la vendita di spazi pubblicitari, parcheggi, gadget e servizi di ospitalità per un grande evento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che l'ente ha svolto una reale attività commerciale. Per la soggettività IVA non rileva la mancanza di uno scopo di lucro, ma la presenza di un'attività economica concreta, svolta a titolo oneroso e diretta a ottenere introiti stabili. Di conseguenza, il comitato ha pieno diritto al rimborso dell'imposta.
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