L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA nei confronti di una cooperativa agricola. L'atto si basava sulla contabilità in nero rinvenuta dalla Guardia di Finanza presso un oleificio terzo, che attestava vendite e servizi non registrati dalla cooperativa. I giudici d'appello avevano annullato l'atto, ritenendo necessari ulteriori accertamenti diretti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che, in sede di accertamento analitico-induttivo, la contabilità parallela di un terzo costituisce una valida presunzione semplice. Questo sposta l'onere della prova sul contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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