La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32039/2024, ha stabilito che in caso di omesso versamento dell'assegno di mantenimento, se tale condotta provoca anche la mancanza dei mezzi di sussistenza per il minore, non si configurano due reati distinti. Il delitto più grave, ovvero la violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), assorbe quello meno grave di mancata corresponsione dell'assegno (art. 570-bis c.p.), in applicazione del principio di consunzione. Di conseguenza, la pena viene calcolata solo per il reato più grave.
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