La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero condannato per non aver rispettato un divieto di accesso. La sua difesa, basata sulla mancata traduzione del provvedimento, è stata respinta. Secondo i giudici, la sua effettiva conoscenza della lingua italiana era desumibile da altri elementi, come l'elezione di domicilio e la reiterata violazione del divieto. La sentenza sottolinea come la conoscenza lingua italiana possa essere accertata anche tramite prove indirette, escludendo l'obbligo di traduzione quando l'imputato dimostra di comprendere la lingua.
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