La Corte di Cassazione ha annullato un provvedimento di confisca immobile relativo a un bene utilizzato per l'esercizio abusivo della professione medica. La Corte ha stabilito che, per la confisca obbligatoria prevista dall'art. 348 c.p., non è sufficiente che l'attività illecita sia svolta nell'immobile, ma è necessario dimostrare un nesso strumentale qualificato, essenziale ed esclusivo, che riveli la predisposizione del bene alla commissione di futuri reati.
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