La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale per indizi di appartenenza alla criminalità organizzata. Il ricorrente contestava la datazione della propria pericolosità sociale, fissata al 2009, e la proporzione dei beni confiscati. La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è limitato alla sola violazione di legge, escludendo il sindacato sulla motivazione, salvo il caso di motivazione inesistente o apparente. Poiché i giudici di merito hanno ampiamente motivato la pericolosità e si sono attenuti a una perizia tecnica per quantificare la sproporzione patrimoniale, riducendo anche l'entità dei beni colpiti, la decisione non è censurabile. Di conseguenza, la confisca di prevenzione parziale è stata confermata in via definitiva.
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