La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente contestava la durata di quattro anni delle pene accessorie, rideterminata dal giudice di rinvio, sostenendo che la decisione si fosse basata solo sulla gravità materiale dei fatti e non sull'elemento soggettivo del reato. La Suprema Corte ha confermato la legittimità della decisione, chiarendo che il giudice di merito ha correttamente applicato i criteri di legge valorizzando il numero e l'entità delle condotte distrattive, pari a oltre tre miliardi di vecchie lire. Di conseguenza, l'amministratore perde definitivamente il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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