Una società di servizi assistenziali ha impugnato un avviso di accertamento richiedendo l'estinzione del giudizio per condono fiscale. Dopo un primo annullamento in Cassazione, il giudice del rinvio ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Amministrazione Finanziaria per difetto di specificità. La Suprema Corte, con l'ordinanza in esame, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ribadendo che il giudizio di rinvio è un processo a struttura chiusa. Il giudice del merito non può riaprire questioni procedurali già superate o pronunciarsi su soggetti che non hanno partecipato alla fase di legittimità, dovendo attenersi esclusivamente al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente.
Continua »