Nel 1987, i proprietari di un palazzo a Vicenza frazionarono l'immobile. Un atto di vendita stabilì che un cortile interno era di **proprietà esclusiva nel condominio** di una specifica unità immobiliare, pur essendo gravato da una servitù di passaggio per tutti gli altri condomini. Successivamente, questa unità e il cortile furono rivenduti. Alcuni condomini contestarono la natura esclusiva del cortile, sostenendo fosse comune. La Corte di Cassazione ha confermato che la volontà originaria dei venditori, chiaramente espressa nell'atto del 1987, poteva validamente escludere il cortile dalle parti comuni, riconoscendone la proprietà esclusiva. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese per i ricorrenti.
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