Un uomo viene condannato per concorso in rapina, con il ruolo di 'basista' per aver fornito supporto logistico, tra cui un'auto a noleggio, a una banda. Le prove decisive sono i dati GPS del veicolo e i tabulati telefonici che lo collegano agli esecutori e ai luoghi del crimine. L'imputato ricorre in Cassazione, sostenendo un'errata interpretazione di queste prove. La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile, confermando la condanna. Viene stabilito che, in presenza di due sentenze conformi, la rivalutazione delle prove è molto limitata e che la condotta post-reato, come l'occultamento di prove, giustifica il diniego delle attenuanti generiche.
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