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Concordato In Appello

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3657 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Procedibilità a querela: cade la condanna per violenza privata
L'Imputato era stato condannato in appello per il reato di violenza privata a seguito di un concordato. Successivamente, l'entrata in vigore della Riforma Cartabia ha modificato il regime di procedibilità per questo reato, trasformandolo da perseguibile d'ufficio a perseguibile a querela di parte. Poiché la persona offesa aveva già formalizzato la remissione della querela prima del giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione ha applicato il principio del favore della legge penale più favorevole nel tempo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione del reato per sopravvenuta improcedibilità. La decisione conferma che la nuova procedibilità a querela si applica retroattivamente se più favorevole al reo.
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Concordato in appello: se concordi la pena perdi il ricorso
Il caso riguarda Il Ricorrente che, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione delle cause di proscioglimento da parte del giudice di merito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in caso di concordato in appello, non è possibile contestare la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento immediato, a meno che non vi siano vizi sulla formazione della volontà delle parti o sull'illegalità della pena. Di conseguenza, Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può contestare
Due soggetti, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando una mancanza di motivazione sulla quantificazione della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena, una volta ratificato dal giudice d'appello, non può essere contestato unilateralmente. Il controllo del giudice si limita alla sola legalità della sanzione (ossia che non superi i limiti di legge) e non alla sua congruità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: firma l’accordo ma poi ricorre
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti tramite concordato in appello. L'Imputato lamentava la mancanza di motivazione sull'accertamento dei fatti e sulla quantificazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia ai motivi di appello originari. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non deve motivare su aspetti esclusi dall'accordo, come l'assenza di cause di proscioglimento. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo per vizi legati alla formazione della volontà delle parti o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal difensore de L'Imputato contro la sentenza della Corte di Appello. Le parti avevano precedentemente raggiunto un accordo sulla pena tramite il concordato in appello, comportando la rinuncia dell'imputato ai motivi di impugnazione sulla responsabilità penale. Nonostante l'accordo, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione delle cause di non punibilità. La Suprema Corte ha ribadito che l'adesione al concordato in appello preclude la successiva contestazione dei motivi rinunciati, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando L'Imputato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso in Cassazione
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando il calcolo delle circostanze attenuanti. Tuttavia, in secondo grado, la difesa e l'accusa avevano già raggiunto un accordo sulla pena tramite il concordato in appello, con contestuale rinuncia ai motivi di impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché l'accordo preclude successive contestazioni sul merito della pena concordata. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo esclude i ricorsi successivi
L'Imputata, condannata per il furto di un borsello e l'uso indebito di una carta bancomat, ha concordato la pena in secondo grado. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il concordato in appello comporta la rinuncia a tutte le altre questioni difensive. Questa rinuncia ha un effetto preclusivo che impedisce di contestare la decisione anche nel successivo giudizio di legittimità. Di conseguenza, l'accordo sulla pena diventa definitivo e vincolante per entrambe le parti. L'Imputata perde la causa ed è condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, ha concordato la pena in secondo grado con la Procura. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un generico difetto di motivazione della sentenza d'appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia implicita a far valere qualsiasi altra questione di merito o di rito. Di conseguenza, l'accordo preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per Cassazione, equiparando la scelta a una rinuncia all'impugnazione. L'Imputato è stato quindi condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca la Cassazione
Un uomo, condannato per furto con destrezza di un cellulare e ricettazione di una bicicletta, ha concordato la pena in appello con il Procuratore generale. Successivamente, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione sulla gravità del fatto e sulla quantificazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia preventiva a far valere qualsiasi contestazione successiva, precludendo anche il giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: la pena concordata esclude il ricorso
L'Imputato, accusato di omissione di soccorso stradale, concorda la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica dei fatti. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena e la contestuale rinuncia ai motivi di appello precludono la possibilità di proporre successive contestazioni in sede di legittimità, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale. Di conseguenza, l'accordo raggiunto in appello resta definitivo e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso successivo
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello emessa a seguito di concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché l'accordo sulla pena preclude la possibilità di sollevare successive contestazioni di merito, inclusa la mancata valutazione del proscioglimento immediato. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello emessa a seguito di concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato esclusivamente a questioni specifiche, come la formazione della volontà delle parti o la difformità della decisione rispetto all'accordo. Non è invece possibile contestare la mancata valutazione delle cause di proscioglimento o la misura della pena concordata. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Interdizione dai pubblici uffici: stop a sanzioni automatiche
Due imputati hanno concordato in appello la pena per il reato di intralcio alla giustizia, ma il giudice ha confermato automaticamente l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Gli imputati hanno fatto ricorso in Cassazione contestando la durata della sanzione accessoria. La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene la sanzione sia applicabile anche per pene inferiori a tre anni, il giudice non può applicarla in modo automatico. La sentenza è stata annullata con rinvio per una nuova determinazione motivata della durata della sanzione.
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Concordato in appello: l’accordo dimezzato annulla la condanna
Due imputati, condannati per detenzione di stupefacenti, proponevano concordato in appello concordando una pena ridotta, subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello accoglieva la riduzione della pena ma ometteva di pronunciarsi sulla sospensione condizionale. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice non può frazionare l'accordo raggiunto dalle parti: deve accoglierlo integralmente o rigettarlo in toto. L'annullamento della sentenza è stato esteso anche al coimputato che aveva rinunciato al ricorso, poiché il motivo non era esclusivamente personale. La sentenza è stata annullata con rinvio.
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Concordato in appello: l’accordo esclude i ricorsi successivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato a 7 anni di reclusione. La difesa lamentava l'incompatibilità di un giudice e vizi nel consenso per il concordato in appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accordo sulla pena (concordato in appello) comporta la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione originari, precludendo la possibilità di sollevare successivamente eccezioni procedurali o di nullità. L'eventuale incompatibilità del magistrato doveva essere fatta valere tempestivamente con l'istanza di ricusazione, non utilizzata nel caso di specie. Di conseguenza, la condanna e la sanzione concordata rimangono definitive, con l'aggiunta di una sanzione pecuniaria per il ricorrente.
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Concordato in appello: l’accordo cancella i vizi di notifica
L'Imputato, condannato per violazione della sorveglianza speciale, concorda in secondo grado una pena di otto mesi di reclusione tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata notifica personale del decreto di citazione, eseguita solo presso il difensore. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia implicita a far valere qualsiasi nullità precedente, inclusa l'omessa notifica, salvo quelle relative al consenso stesso. Inoltre, l'imputato era a conoscenza del processo. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Imprescrittibilità del reato punibile con ergastolo: stop ai calcoli
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che aveva recepito un accordo sulla pena. La difesa sosteneva che il reato fosse estinto per prescrizione, poiché la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti avrebbe dovuto ridurre il termine di prescrizione a venti anni. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che nel concordato in appello non occorre motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato. Inoltre, la Corte ha ribadito il principio dell'imprescrittibilità del reato punibile con ergastolo commesso prima della riforma del 2005, specificando che la concessione di attenuanti che riducono la pena concreta non influisce sul calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato in astratto.
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Concordato in appello: se accetti la pena non puoi fare ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata motivazione sugli aumenti di pena per continuazione stabiliti dalla Corte d'Appello. La sentenza di secondo grado era stata pronunciata a seguito di concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta accolto l'accordo sulla pena tra le parti, il giudice d'appello non deve motivare sul mancato proscioglimento o su aspetti estranei all'accordo stesso. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso successivo
L'Imputato, condannato per truffa, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte d'Appello. Quest'ultima aveva rideterminato la pena a seguito di un concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale comporta la rinuncia a far valere qualsiasi altra contestazione in sede di legittimità, comprese le questioni sulle attenuanti. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena esclude il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per rapina aggravata. Gli imputati avevano concordato la pena in secondo grado con il Procuratore generale. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso lamentando la mancanza di motivazione sull'assenza di cause di non punibilità. La Suprema Corte ha chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione. Di conseguenza, si attiva una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice ai soli punti non rinunciati. Il giudice non deve quindi motivare sul mancato proscioglimento d'ufficio. Gli imputati perdono il ricorso e sono condannati alle spese e alla Cassa delle ammende.
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