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Concordato In Appello

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3657 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Concordato in appello: no al ricorso dopo lo sconto di pena
L'Imputato, condannato in primo grado per ricettazione e riciclaggio, ha concordato in appello una riduzione della pena. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un'errata determinazione della sanzione e la violazione del divieto di peggioramento della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione originari. Di conseguenza, l'imputato non può contestare in Cassazione la misura della pena o la qualificazione del reato, a meno che non vi siano vizi nella formazione della volontà o nel consenso delle parti. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
L'Imputato, condannato in primo grado per due rapine aggravate, concordava in appello una riduzione di pena a quattro anni e quattro mesi di reclusione. Successivamente, proponeva ricorso in Cassazione contestando il calcolo della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'imputato rinuncia ai motivi di gravame originari. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena o la qualificazione giuridica del fatto, a meno che non si contestino vizi sulla formazione della volontà dell'accordo o la difformità della sentenza rispetto all'accordo stesso. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Concordato in appello: ricorso ko se la pena rispetta l’accordo
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la pena applicata dalla Corte di Appello, ritenendola difforme da quella concordata. La Corte d'Appello aveva rideterminato la sanzione a dieci mesi e venti giorni di reclusione in accoglimento del concordato in appello. La Suprema Corte ha esaminato i verbali del procedimento, rilevando che la pena inflitta corrispondeva esattamente a quella concordata tra il difensore dell'imputato e il Procuratore Generale (pena base di un anno, aumentata per la recidiva e diminuita per il rito). Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo cancella il proscioglimento
L'Imputato, accusato di furto in abitazione, ha concordato la pena in secondo grado rinunciando ai motivi di appello, tranne quello sulla sanzione. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che, in caso di concordato in appello, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento d'ufficio. La rinuncia ai motivi di appello limita infatti la cognizione del giudice ai soli punti concordati, escludendo la necessità di una specifica motivazione sulle cause di non punibilità. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta futuri ricorsi
L'Imputato, dopo aver concordato la pena in secondo grado per i reati di furto con strappo e porto abusivo di armi, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica dei fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere in sede di legittimità qualsiasi contestazione di merito, ad eccezione dell'illegalità della pena. Di conseguenza, l'accordo preclude successive impugnazioni sui punti concordati, e L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso successivo
Due imputati, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello e aver rinunciato ai motivi di impugnazione, hanno presentato ricorso in Cassazione contestando la severità della sanzione inflitta. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena e la contestuale rinuncia ai motivi d'appello determinano una preclusione processuale insuperabile. Questo impedisce di ridiscutere in sede di legittimità la misura della sanzione precedentemente accettata. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
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Ricorso personale in Cassazione: il divieto che costa caro
L'Imputato, condannato per furto pluriaggravato e utilizzo illecito di carte di debito, ha concordato la pena in appello rinunciando agli altri motivi di gravame. Successivamente, ha presentato un ricorso personale in Cassazione lamentando la mancata riqualificazione del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per due ragioni principali. In primo luogo, a seguito della riforma del 2017, il ricorso personale in Cassazione non è più consentito, richiedendosi la firma esclusiva di un difensore abilitato. In secondo luogo, l'accordo sulla pena (concordato) preclude la possibilità di contestare la qualificazione giuridica dei fatti. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
Due imputati, condannati per bancarotta fraudolenta, concordano in appello una riduzione della pena rinunciando agli altri motivi di ricorso, secondo la procedura del concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione lamentando l'assenza di prove per la loro condanna. La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. preclude la possibilità di riproporre in sede di legittimità le questioni di merito a cui si era rinunciato. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, condannato per ricettazione, detenzione di armi e spaccio di droga, ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla sua responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che chi sceglie il concordato in appello rinuncia ai motivi di impugnazione originari. Di conseguenza, non è possibile contestare la mancata motivazione sul proscioglimento, salvo casi eccezionali come l'illegalità della pena o vizi nella formazione della volontà. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Attenuanti generiche: no a sconti automatici per chi ha precedenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati in secondo grado. Il Primo Ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, mentre il Secondo Ricorrente contestava il calcolo della pena concordata in appello. La Suprema Corte ha chiarito che le attenuanti generiche non costituiscono una concessione benevola del giudice, ma richiedono elementi positivi meritevoli di nota, assenti nel caso di specie a causa dei precedenti penali del soggetto. Inoltre, per il secondo imputato, l'accordo sulla pena (concordato in appello) preclude la possibilità di contestare in cassazione la misura della sanzione, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta il ricorso
Due imputati, condannati in secondo grado per estorsione e violazioni delle norme antimafia, concordano la pena di due anni di reclusione tramite il concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso per Cassazione lamentando la mancata motivazione sul riconoscimento della recidiva. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che il concordato in appello costituisce un accordo processuale liberamente stipulato dalle parti e non modificabile unilateralmente. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena o la valutazione delle circostanze, salvo il caso di pena illegale o vizi del consenso. I ricorrenti vengono condannati anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato sulla pena in appello: l’accordo non si tocca
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un cittadino contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva recepito l'accordo sulla pena. La Suprema Corte ha ribadito che, in caso di concordato sulla pena in appello, il controllo del giudice di secondo grado si limita esclusivamente alla verifica della legalità della sanzione concordata tra le parti. Il giudice non può modificare l'accordo né valutarne la congruità, potendo solo accogliere o rigettare la richiesta in blocco. Poiché la pena applicata corrispondeva esattamente a quella pattuita ed era conforme alla legge, il ricorso dell'imputato è stato respinto con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso in Cassazione
L'Imputato, condannato per reati in materia di stupefacenti ed evasione, ha stipulato un concordato in appello per rideterminare la pena. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla congruità della sanzione e su eventuali cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello, basato sull'accordo delle parti, comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione non concordati. Questo accordo ha un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità, impedendo di sollevare in Cassazione questioni precedentemente rinunciate. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Correzione di errore materiale: la svista non salva il condannato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per furto aggravato. La Corte d'Appello aveva corretto un'omissione nella motivazione della sentenza di secondo grado, che non menzionava la conferma dei risarcimenti civili, sebbene il dispositivo contenesse già la condanna alle spese legali. Il ricorrente sosteneva che tale modifica non rientrasse nei casi di correzione di errore materiale. I giudici di legittimità hanno invece confermato che la correzione di errore materiale è pienamente legittima quando serve a rimediare a una svista formale che non altera la sostanza della decisione. Nel caso specifico, l'accordo sulla pena (concordato) implicava la rinuncia ai motivi di merito, rendendo la conferma dei risarcimenti un atto dovuto e logico. Il ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: se accetti la pena non puoi più ricorrere
L'Imputato ha definito il processo di secondo grado tramite concordato in appello, concordando una pena di quattro anni di reclusione e cinque anni di pene accessorie. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che la durata delle pene accessorie superasse la pena principale e contestando il difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena preclude qualsiasi successiva contestazione sulla sua congruità. Il ricorso per cassazione dopo un concordato è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà o a ipotesi di pena illegale, non ravvisabili nel caso di specie. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena sana le nullità
L'Imputato, condannato in primo grado per vari reati tra cui resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto un concordato in appello per ottenere una riduzione della pena a un anno e due mesi di reclusione. In cambio, ha rinunciato ai motivi di impugnazione sulla responsabilità penale. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la tardiva notifica del decreto di citazione a giudizio, sostenendo che tale vizio non fosse sanato dall'accordo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il concordato in appello comporta la rinuncia implicita a far valere le nullità a regime intermedio, come il difetto di notifica, se queste non vengono eccepite immediatamente al momento dell'accordo stesso. Di conseguenza, l'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Inammissibilità dell’appello: ricorso generico contro condanna solida
L'Imputato, condannato in primo grado per reati in materia di stupefacenti, proponeva appello contestando la severità della pena e richiedendo le attenuanti generiche e la sospensione condizionale. La Corte d'Appello dichiarava l'atto inammissibile per genericità, non avendo la difesa contestato i precedenti penali e la commissione del reato sotto misura cautelare. L'Imputato ricorreva quindi in Cassazione, lamentando la violazione del diritto di difesa e l'impossibilità di accedere al concordato. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l'inammissibilità dell'appello poiché i motivi di impugnazione non si confrontavano in modo specifico con la decisione del primo giudice. Di conseguenza, l'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: se firmi l’accordo non puoi ripensarci
L'Imputato, condannato per truffa e violenza privata, ha concordato la pena in secondo grado. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita fortemente i motivi di impugnazione in Cassazione. Non è possibile contestare la mancata applicazione del proscioglimento d'ufficio dopo aver liberamente concordato la pena, a meno che non vi siano vizi sulla formazione della volontà o sull'accordo stesso. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una cittadina contro la sentenza della Corte di Appello. La decisione si fonda sul fatto che la ricorrente aveva precedentemente stipulato un concordato in appello sulla pena, rinunciando ai motivi di gravame originari. Di conseguenza, la legge non consente di impugnare la sentenza per motivi diversi o incompatibili con l'accordo raggiunto. La Suprema Corte ha quindi confermato la validità del patteggiamento in secondo grado e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
Due imputati, dopo aver ottenuto una riduzione di pena davanti alla Corte d'Appello grazie al concordato in appello, hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di prove della loro colpevolezza. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che, quando si perfeziona il concordato in appello, l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione originari. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sulla mancanza di cause di proscioglimento o sull'inutilizzabilità delle prove, poiché la sua cognizione è limitata dall'accordo delle parti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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