La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità di due ricorsi. Il primo, presentato da una ricorrente, è respinto perché basato su un concordato sulla pena, che non consente di contestare la motivazione. Il secondo, relativo a un altro imputato, è inammissibile perché tenta un riesame dei fatti, precluso in sede di legittimità. Questa ordinanza sottolinea i rigorosi limiti dell'impugnazione in Cassazione, confermando la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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