Una lavoratrice ottiene la riassunzione, ma l'azienda contesta la data di decorrenza del nuovo rapporto di lavoro e ricorre in Cassazione. Durante il processo, le parti raggiungono un accordo transattivo in sede sindacale. La Corte di Cassazione, prendendo atto dell'accordo, non entra nel merito della questione e dichiara la cessazione della materia del contendere. Questa decisione chiude definitivamente il caso, dimostrando che un accordo tra le parti può porre fine a una lite anche nell'ultimo grado di giudizio. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione della sanzione del raddoppio del contributo unificato, poiché l'impugnazione non è stata respinta ma superata dall'accordo.
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