Un'impresa di trasporti ha chiesto il rimborso della maggiore IRAP versata nel 2012, ritenendo di avere diritto alla deduzione cuneo fiscale IRAP. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, sostenendo che l'impresa operasse in regime di concessione e a tariffa regolamentata, condizione che esclude l'agevolazione. Dopo alterne decisioni nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'impresa. I giudici hanno stabilito che per escludere il beneficio fiscale devono coesistere sia la concessione sia una tariffa effettivamente remunerativa, ossia capace di generare profitto e compensare i costi fiscali. Poiché il giudice d'appello non ha verificato la reale natura remunerativa della tariffa, la sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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