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Computo

20 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

È un meccanismo previdenziale che permette al lavoratore di unire i contributi versati in diverse gestioni pensionistiche per ottenere un'unica pensione, calcolata secondo le regole della gestione in cui si accentrano i contributi.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Computo Apprendistato Anzianità: Azienda Rinuncia, Lavoratori Vincono
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto un processo riguardante il corretto computo apprendistato anzianità. Un'azienda, tramite un accordo interno, escludeva il periodo di apprendistato dal calcolo dell'anzianità di servizio dei suoi dipendenti. I lavoratori si sono opposti e i giudici di merito hanno dato loro ragione, dichiarando nulla la clausola aziendale. Di fronte al ricorso in Cassazione dell'azienda, quest'ultima ha poi rinunciato all'azione legale. La Corte ha quindi chiuso il caso, rendendo definitiva la vittoria dei lavoratori: il periodo di apprendistato deve essere sempre conteggiato nell'anzianità di servizio.
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Decorrenza pensione Gestione Separata: domanda o requisiti?
Un pensionato ha agito in giudizio per ottenere gli arretrati della pensione di vecchiaia dal 2007, data di maturazione dei requisiti, anziché dal 2016, data della domanda. La Corte d'Appello aveva accolto la tesi del lavoratore, ritenendo che la decorrenza pensione Gestione Separata dovesse coincidere con il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che, quando si esercita la facoltà di computo di contributi provenienti da altre gestioni, la prestazione decorre solo dalla data della domanda amministrativa. Questo perché il computo è una scelta discrezionale dell'assicurato che richiede un'espressa manifestazione di volontà, senza la quale l'ente non può procedere al calcolo e alla liquidazione del trattamento unico.
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Pensione di vecchiaia: decorrenza e Gestione Separata
La Corte di Cassazione ha stabilito che la pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione Separata, qualora richieda il cumulo di contributi versati in altre gestioni, non può decorrere automaticamente dalla maturazione dei requisiti anagrafici. Poiché la scelta di avvalersi del computo dei contributi è una facoltà discrezionale del lavoratore, il diritto alla prestazione sorge solo a seguito di un'espressa domanda dell'interessato. Pertanto, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza amministrativa.
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Gestione Separata: necessaria domanda per il cumulo
La Corte di Cassazione ha stabilito che per ottenere il computo dei contributi versati nell'AGO all'interno della Gestione Separata non è sufficiente una generica domanda di pensione. È necessaria una specifica istanza con cui l'assicurato esercita la facoltà di opzione. La decisione chiarisce che la decorrenza del trattamento pensionistico basato sul cumulo dei contributi può scattare solo dalla data di presentazione di tale domanda formale, annullando la decisione di merito che aveva retrodatato il beneficio.
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Gestione Separata: decorrenza pensione e cumulo
La Corte di Cassazione ha stabilito che la decorrenza della pensione di vecchiaia nella Gestione Separata, quando l'assicurato richiede il computo dei contributi versati nell'AGO, coincide con la data della domanda amministrativa. La decisione ribalta l'orientamento precedente che fissava la decorrenza al mese successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici, sottolineando che il montante contributivo unificato si forma solo con l'esercizio della facoltà di computo tramite istanza formale.
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Decorrenza pensione: conta la domanda, non i requisiti
Un lavoratore chiede l'anticipo della decorrenza pensione in Gestione Separata, calcolando anche i contributi di altre gestioni. La Corte di Cassazione stabilisce che la data di inizio della pensione non può precedere la domanda con cui si esercita l'opzione di computo, annullando la decisione della Corte d'Appello.
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Decorrenza pensione: conta la domanda di computo
La Cassazione stabilisce che la decorrenza pensione, in caso di computo di contributi dalla gestione AGO alla Gestione separata, coincide con il primo giorno del mese successivo alla domanda di computo e non alla maturazione del diritto, poiché l'opzione richiede una richiesta esplicita.
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Decorrenza pensione computo: la domanda è decisiva
Un lavoratore aveva maturato i requisiti per la pensione, ma ha presentato solo in seguito la domanda per il computo dei contributi versati in diverse gestioni. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29250/2023, ha stabilito che la decorrenza della pensione con computo non parte dalla maturazione dei requisiti, ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della specifica domanda di computo. Questa decisione sottolinea la natura facoltativa di tale scelta, che produce effetti solo dal momento in cui viene formalmente esercitata.
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Decorrenza pensione computo: quando parte il diritto?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29234/2023, ha stabilito un principio fondamentale sulla decorrenza della pensione in caso di computo di contributi tra la Gestione Separata e altri fondi, come il FPLD. Il trattamento pensionistico non decorre dal momento in cui si maturano i requisiti, ma dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della specifica domanda di computo. La Corte ha chiarito che la richiesta di unificare i contributi è un atto volontario che attiva il diritto, distinguendo nettamente tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza effettiva della pensione, che coincide con la domanda.
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Decorrenza pensione computo: decide la domanda
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di richiesta di pensione con l'opzione del "computo" di contributi versati in diverse gestioni, la decorrenza del trattamento pensionistico inizia dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, e non dal momento in cui si maturano i requisiti anagrafici e contributivi. Questa decisione chiarisce un importante aspetto sulla decorrenza pensione computo, sottolineando la natura facoltativa di tale scelta.
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Decorrenza pensione computo: conta la domanda
La Cassazione ha stabilito che la decorrenza pensione computo in Gestione Separata parte dal mese successivo alla domanda di computo dei contributi, non da quando si maturano i requisiti. L'esercizio della facoltà di computo è un atto volontario che perfeziona il diritto alla pensione in quella specifica gestione.
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Decorrenza pensione computo: decide la domanda
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24926/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla decorrenza della pensione con computo in Gestione Separata. Il trattamento pensionistico non parte dalla data di maturazione dei requisiti, ma dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di computo. Questo perché il computo è una facoltà che il lavoratore esercita attivamente con una richiesta specifica, e solo da quel momento i contributi versati in altre gestioni possono essere utilizzati. La sentenza ha quindi accolto il ricorso dell'ente previdenziale, cassando la decisione della Corte d'Appello che aveva fissato una decorrenza anteriore, legata al perfezionamento del diritto.
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Decorrenza pensione: la Cassazione sulla domanda
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15459/2024, ha stabilito un principio cruciale sulla decorrenza pensione per chi utilizza il computo dei contributi versati in diverse gestioni. Il caso riguardava un lavoratore che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione in una certa data, ha successivamente presentato domanda per includere nel calcolo contributi versati in un altro fondo. La Corte ha chiarito che il trattamento pensionistico non decorre dalla data di maturazione dei requisiti, ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di computo. Questo perché la domanda è l'atto che perfeziona la fattispecie, aggregando la contribuzione pregressa e dando il via al diritto alla prestazione unificata.
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Decorrenza pensione: quando inizia con cumulo contributi?
La Corte di Cassazione stabilisce che la decorrenza pensione, in caso di esercizio della facoltà di computo dei contributi nella Gestione Separata, parte dalla data della domanda e non dal momento del raggiungimento dei requisiti. Se il lavoratore sceglie di cumulare periodi contributivi versati in altre gestioni, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla richiesta, poiché solo con essa i contributi pregressi entrano a far parte del montante utile alla liquidazione.
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Decorrenza pensione cumulo: conta la domanda, non i requisiti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15327/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla decorrenza della pensione in caso di cumulo di contributi da gestioni diverse. La Corte ha chiarito che il trattamento pensionistico decorre non dalla data in cui il lavoratore matura i requisiti, ma dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda con cui si esercita la facoltà di computare la contribuzione pregressa. La scelta del lavoratore di unificare i contributi è un atto decisivo che determina l'inizio del diritto alla prestazione.
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Decorrenza pensione: la domanda di computo è decisiva
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12882/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla decorrenza pensione in caso di computo di contributi versati in gestioni diverse. La Corte ha chiarito che, qualora un lavoratore eserciti la facoltà di computare la contribuzione pregressa per ottenere una pensione a carico della Gestione Separata, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di computo, e non dalla precedente data di maturazione del diritto. Questa decisione ribalta le sentenze di merito che avevano concesso una decorrenza retroattiva, sottolineando la natura opzionale e costitutiva della domanda di computo.
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Decorrenza pensione con computo: vale la domanda
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 31002/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla decorrenza pensione per chi utilizza il 'computo' dei contributi nella Gestione Separata. La Corte ha chiarito che, anche se i requisiti anagrafici e contributivi sono stati maturati in precedenza, la pensione non può decorrere prima del primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di computo. Questa domanda è considerata un atto costitutivo che finalizza il diritto, distinguendo nettamente tra la data di perfezionamento dei requisiti e quella di effettiva erogazione del trattamento.
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Decorrenza pensione Gestione Separata: la domanda conta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7002/2025, ha stabilito un principio chiave per la decorrenza pensione Gestione Separata. Quando un lavoratore chiede di unificare i contributi versati in altre gestioni (come quella dei dipendenti) per ottenere una pensione unica, la data di decorrenza del trattamento non è quella di maturazione dei requisiti, bensì quella della domanda amministrativa di computo. La Corte ha chiarito che solo con tale domanda si forma il montante contributivo complessivo che dà diritto alla pensione unica, rendendo questo atto formale il momento determinante per l'inizio del diritto.
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Decorrenza pensione: conta la domanda, non l’età
Un pensionato ha richiesto la retrodatazione della sua pensione al 2007, anno in cui ha maturato i requisiti anagrafici, pur avendo presentato domanda solo nel 2014. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la decorrenza pensione, in caso di cumulo di contributi da diverse gestioni, parte dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda e non dalla maturazione del diritto.
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Decorrenza pensione: la domanda fissa l’inizio
La Corte di Cassazione ha stabilito che la decorrenza della pensione di vecchiaia, in caso di opzione per il computo dei contributi versati in altre gestioni nella Gestione Separata, è fissata alla data della domanda amministrativa e non al raggiungimento dell'età pensionabile. La scelta del lavoratore di avvalersi di tale facoltà è il momento costitutivo del diritto alla pensione unificata, rendendo irrilevante la data di maturazione dei requisiti anagrafici. La Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, cassando la precedente sentenza della Corte d'Appello.
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