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art. 2, co. 26 e seguenti l. n. 335/95

5 provvedimenti

Decorrenza pensione: conta la domanda di computo
La Cassazione stabilisce che la decorrenza pensione, in caso di computo di contributi dalla gestione AGO alla Gestione separata, coincide con il primo giorno del mese successivo alla domanda di computo e non alla maturazione del diritto, poiché l'opzione richiede una richiesta esplicita.
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Decorrenza pensione computo: quando parte il diritto?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29234/2023, ha stabilito un principio fondamentale sulla decorrenza della pensione in caso di computo di contributi tra la Gestione Separata e altri fondi, come il FPLD. Il trattamento pensionistico non decorre dal momento in cui si maturano i requisiti, ma dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della specifica domanda di computo. La Corte ha chiarito che la richiesta di unificare i contributi è un atto volontario che attiva il diritto, distinguendo nettamente tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza effettiva della pensione, che coincide con la domanda.
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Decorrenza pensione computo: decide la domanda
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di richiesta di pensione con l'opzione del "computo" di contributi versati in diverse gestioni, la decorrenza del trattamento pensionistico inizia dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, e non dal momento in cui si maturano i requisiti anagrafici e contributivi. Questa decisione chiarisce un importante aspetto sulla decorrenza pensione computo, sottolineando la natura facoltativa di tale scelta.
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Decorrenza pensione: quando inizia con cumulo contributi?
La Corte di Cassazione stabilisce che la decorrenza pensione, in caso di esercizio della facoltà di computo dei contributi nella Gestione Separata, parte dalla data della domanda e non dal momento del raggiungimento dei requisiti. Se il lavoratore sceglie di cumulare periodi contributivi versati in altre gestioni, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla richiesta, poiché solo con essa i contributi pregressi entrano a far parte del montante utile alla liquidazione.
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Decorrenza pensione cumulo: conta la domanda, non i requisiti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15327/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla decorrenza della pensione in caso di cumulo di contributi da gestioni diverse. La Corte ha chiarito che il trattamento pensionistico decorre non dalla data in cui il lavoratore matura i requisiti, ma dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda con cui si esercita la facoltà di computare la contribuzione pregressa. La scelta del lavoratore di unificare i contributi è un atto decisivo che determina l'inizio del diritto alla prestazione.
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