Una società fallita e il suo ex amministratore citano in giudizio lo Stato e gli organi fallimentari per presunti danni causati dal giudice delegato. Il tribunale adito trattiene la causa contro lo Stato ma declina la competenza sulle altre domande, separando i giudizi. I ricorrenti propongono un regolamento di competenza in Cassazione, lamentando un vizio procedurale: le conclusioni sarebbero state precisate davanti al giudice istruttore anziché al collegio giudicante. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. I giudici chiariscono che l'eventuale violazione delle norme sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non incide sulla competenza, ma determina una nullità processuale. Tale vizio deve essere fatto valere esclusivamente con gli ordinari mezzi di impugnazione, ovvero tramite l'appello, rendendo del tutto inidoneo lo strumento processuale prescelto dai ricorrenti.
Continua »