Il Committente oppone un decreto ingiuntivo ottenuto dall'Appaltatore per saldo di lavori edili. Il Tribunale riduce l'importo dovuto. In appello, l'impugnazione del Committente viene dichiarata inammissibile per tardività. Il Committente propone quindi ricorso davanti alla Corte di Cassazione, notificando l'atto tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Tuttavia, nel depositare la copia cartacea del ricorso e delle relative ricevute telematiche, il difensore omette di apporre la firma autografa sull'asseverazione di conformità, né sana la mancanza prima dell'adunanza. Poiché l'Appaltatore rimane intimato senza costituirsi, la Suprema Corte rileva d'ufficio il vizio formale. I giudici pronunciano l'improcedibilità del ricorso in Cassazione, condannando il committente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato senza esaminare i motivi del ricorso.
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