Un contribuente ha impugnato un preavviso di ipoteca, sostenendo la mancata notifica dell'atto presupposto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità della notifica postale diretta effettuata dall'agente di riscossione. La Corte ha ribadito che questa procedura semplificata, regolata dalle norme del servizio postale ordinario, non richiede l'invio della seconda raccomandata informativa (CAD). La notifica si perfeziona per compiuta giacenza dopo dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza, rendendo l'atto legalmente conosciuto dal destinatario.
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