Un conducente è stato accusato di guida in stato di ebbrezza. Il reato è stato estinto grazie all'esito positivo della messa alla prova. Nonostante ciò, il giudice di primo grado ha disposto la sospensione della patente. Il conducente ha contestato questa decisione, sostenendo che la competenza per la sospensione patente messa alla prova spetta al Prefetto, non al giudice, poiché la messa alla prova non accerta la responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la sospensione della patente, in questi casi, è di competenza amministrativa del Prefetto. La sentenza del giudice è stata annullata per questa parte.
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