Un avvocato ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro una cliente per il pagamento di competenze professionali. La cliente si è opposta eccependo l'incompetenza del giudice a favore del foro del consumatore, corrispondente alla sua residenza. L'avvocato ha aderito all'eccezione e il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza revocando il decreto, ma ha omesso di decidere sulle spese di lite, ritenendo che l'accordo escludesse la soccombenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della cliente, stabilendo che il foro del consumatore è una competenza territoriale inderogabile. Di conseguenza, il giudice che dichiara la propria incompetenza deve obbligatoriamente decidere sulle spese processuali, anche se la controparte ha aderito all'eccezione. La sentenza è stata cassata con rinvio per la liquidazione delle spese.
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