Un architetto ha chiesto al Comune il pagamento del residuo compenso professionale per la progettazione di una strada. Il Comune ha eccepito l'inadempimento del professionista, ma solo alla prima udienza. La Corte d'appello ha ritenuto tardiva tale eccezione e ha rideterminato il compenso escludendo le somme transattive dal calcolo del consuntivo lordo. La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato che l'eccezione di inadempimento è un'eccezione in senso stretto, soggetta a rigide decadenze processuali. Inoltre, ha stabilito che il compenso professionale va calcolato solo sulle somme liquidate per i lavori effettivamente eseguiti, escludendo gli importi derivanti da accordi transattivi, in conformità con l'interpretazione letterale e sistematica del contratto d'incarico.
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