Una società committente nega il saldo del compenso professionale a uno studio di architettura dopo la perdita di un finanziamento pubblico, causata da un'informativa antimafia poi annullata. La Corte di Cassazione conferma la condanna al pagamento, stabilendo che il diritto al compenso sorge quando il progetto è idoneo a ottenere i fondi, a prescindere da eventi successivi imputabili al cliente. La perdita del finanziamento, non dipendendo da vizi progettuali, non esonera il committente dal suo obbligo contrattuale.
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