Una lavoratrice non incassa l'assegno del suo Trattamento di Fine Servizio. L'ente previdenziale, dopo anni, revoca il pagamento. La lavoratrice vince la causa per ottenere la somma, ma i giudici di merito dispongono la compensazione spese processuali a causa del tempo trascorso. La Cassazione ribalta questa decisione, affermando che il semplice ritardo della richiesta da parte del creditore non costituisce una 'grave ed eccezionale ragione' per derogare al principio della soccombenza. Di conseguenza, l'ente, avendo perso, deve pagare integralmente le spese legali della lavoratrice.
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