Un Creditore ha intimato il pagamento a un Erede per un debito del padre, basandosi su un decreto ingiuntivo emesso contro l'Erede stesso. L'Erede ha proposto opposizione all'esecuzione. Successivamente, il decreto ingiuntivo è stato revocato in un giudizio separato. Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha disposto la compensazione spese legali. Il Creditore ha appellato la decisione sulle spese, ma la Corte d'Appello ha confermato la compensazione, ritenendo il precetto illegittimo a causa della sopravvenuta caducazione del titolo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Creditore, confermando la correttezza della compensazione delle spese.
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