Una società di trasporto pubblico, dopo aver presentato ricorso per la cassazione di una sentenza tributaria, decideva di rinunciare all'impugnazione. La controparte accettava la rinuncia. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Il punto cruciale della decisione è che, in caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente non è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché tale obbligo si applica solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Continua »